Art. 119.
(Circuiti differenziati - Circuito a sorveglianza media).

      1. Nel circuito a sorveglianza media sono compresi tutti i detenuti e gli internati non assegnati ai circuiti di cui agli articoli 118 e 120.
      2. Nel circuito di cui al presente articolo la sorveglianza è effettuata da gruppi di operatori della polizia penitenziaria per

 

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tutte o parte delle sezioni comprese nei singoli padiglioni detentivi. La sorveglianza operata deve essere organizzata in modo da distribuire gli interventi, concentrandoli nei luoghi, nei tempi e nelle situazioni in cui risultano necessari. Deve essere evitata la capillarità del controllo e lo stesso deve essere distribuito in relazione alle esigenze che si manifestano.
      3. Nello stesso modo di cui al comma 2 si procede alla sorveglianza per le attività di lavoro o dei corsi scolastici o di attività trattamentali diverse; un unico gruppo di operatori della polizia penitenziaria distribuisce gli interventi dove vengono richiesti o risultano oggettivamente necessari. Per le attività trattamentali che si svolgono con propri operatori, la sorveglianza non deve essere attuata con la presenza degli operatori della polizia penitenziaria nei locali di svolgimento delle attività.